Art. 17.
(Personale).

      1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per la musica è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.
      2. La retribuzione del personale di cui al comma 1 è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
      3. Il contingente di personale del Centro nazionale per la musica è definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali in misura non superiore alle venti unità.